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Gianfranco Ferrari :Repubblica di Venezia 2020 Dedico personalmente questo nostro articolo al nostro grande Mario Borghezio.Si tratta di un commento sintetico e organico all'alba dell'approvazione definitiva dei decreti attuativi che costituiscono il perfezionamento della riforma federale.L'attuazione della riforma,sempre ritardata,che modifica radicalmente la form...a di Stato e non semplicemente la forma di Governo!
PERCHE' IL FEDERALISMO CI RENDERA' LIBERI
di Gianfranco Ferrari e Paola Ciciotti
All’alba dell’approvazione della riforma più importante tra quelle varate dall’inizio della storia della Repubblica, il federalismo (anche nei suoi decreti attuativi), la riforma fondamentale che inciderà sulla stessa concezione della forma dello Stato in Italia,come intellettuali e giuristi, sentiamo la necessità di spiegare perché esso possa costituire per il paese un’indubbia risorsa e perché debba essere guardato con fiducia e non con sospetto o paura, quale fonte di libertà e di progresso. Molti,infatti, associano impropriamente l’idea della riforma federale all’abbandono,anche economico, delle Regioni più povere o all’idea della disgregazione dell’unità del paese. Ma tali paure sono del tutto ingiustificate e vengono diffuse irrazionalmente soprattutto da parte di coloro che temono che il cambiamento della forma di Stato possa associarsi veramente ad una Rivoluzione copernicana del modo di amministrare e di concepire il diritto in questo paese.
Una Rivoluzione che imporrà l’obbligo di valorizzare,per forza, le risorse materiali e soprattutto individuali, all’interno dei territori, e le attitudini reali dei cittadini, in una sola parola, l’avvento della meritocrazia in questo paese. Da Cattaneo a Gioberti, a moltissimi altri pensatori dell’ Ottocento, tra cui Giuseppe Ferrari, molto attento quest’ultimo ai problemi della giustizia e della giurisdizione (“Il mestiere del Giudice”) e a tematiche come quella del “senso dello Stato”, ricorre frequentemente, fin dal secolo che ha visto nascere l’unità d’Italia, l’idea che sarebbe stato tutto diverso, se si fosse partiti con una forma di Stato federale e che anzi,l’Italia, proprio per i suoi trascorsi storici precedenti alla fase unitaria, avrebbe dovuto nascere federale o addirittura come una Confederazione,al pari del modello Svizzero. Ma,andiamo per ordine storico.Anzitutto l’etimologìa della parola federalismo viene dal latino “foedus”, che significa patto, accordo e derivatamente quindi,anche nella terminologia istituzionale, l’idea che popoli con storie e tradizioni totalmente o,in parte, diverse,ma con degli elementi o interessi in comune, possano convivere all’interno di uno stesso territorio o possano cooperare, sotto certi aspetti, con delle politiche comuni (ad esempio soprattutto la politica estera,la difesa,la sicurezza,il commercio,ecc.) e convivere, armoniosamente e pacificamente, in modo collaborativo,pur abitando,in altri casi,anche in territori diversi (Lander nella terminologia federalistica germanica).Quando parliamo di foedus, in termini costituzionali, è difficile sottrarsi all’associazione di idee con il contenuto di opere come “Il contratto sociale”, del ginevrino Jean Jacques Rousseau, che identificano in tale accordo,il patto fondamentale tra consociati e tra governanti e governati. La storia antica enumera una gran quantità di modelli istituzionali federali,tanto che si può arrivare ad affermare che, eccettuata la fase repubblicana e parte della storia dell’Impero romano,in cui la città di Roma costituì un modello di centralismo o accentratore, poi ripreso anche da Mussolini nel periodo fascista, prendendo appunto a riferimento quel modello amministrativo-istituzionale, il modello federale abbia costituito la forma basilare di aggregazione politica dalle comunità Gallico-Celtiche, in particolare, e germaniche,alla Lega Delio-Attica e simili nell’antica Grecia o, ancor più, al carattere federativo e composito delle orde barbariche in movimento dall’epoca della caduta dell’Impero romano in poi,compresa quella Longobarda che conquistò l’Italia sotto la guida di Re Alboino (568 d.c.). La distinzione tra Stato federale e Confederazione sarebbe,secondo certe visioni dottrinali, di carattere storico oltre che istituzionale. Accanto alla più marcata autonomìa dei singoli Lander (Stati regionali) all’interno della Confederazione rispetto allo Stato federale, ci sarebbe l’osservazione sulle origini del fenomeno: una Confederazione è spesso il risultato di una unione postuma di Stati originariamente del tutto autonomi e stranieri, mentre lo Stato federale,talora, come nel caso dell’Italia, è uno Stato che può anche nascere, storicamente, come unitario e centralista, ma poi arrivare alla soluzione federale per rispettare maggiormente le peculiarità e le esigenze locali e il cosiddetto “diritto all’autodeterminazione” dei singoli popoli che vivono sotto lo stesso “tetto” (in questo caso il tetto rimarrebbe prevalentemente quello giuridico, piuttosto che territoriale, perché, in realtà, il livello di governo e amministrazione federale, sia nello Stato federale che nelle Confederazioni, è sempre contraddistinto dalla sua duplicità: cioè da una parte le disposizioni e leggi del Governo centrale o della Confederazione e,dall’altro, quello dei singoli Lander o Stati membri). Precisiamo anche che, per le Confederazioni, più che il termine di Stato, si usa suggestivamente quello di “somma di Stati”, l’idea cioè che sussista più che un’entità centrale propriamente detta, una sorta di consiglio federale di tutti i governi, dei singoli Stati-membri o di loro rappresentanti, che ha il compito di discutere e deliberare le politiche comuni senza interferire eccessivamente sulle autonomìe locali. In questo senso,ad esempio, anche l’Unione Europea costituisce un processo di integrazione e governo sovranazionale paragonabile e assimilabile concettualmente al fenomeno delle Confederazioni (si pensi alle direttive comunitarie self-executing,le quali hanno applicazione diretta nei singoli Stati-membri e che,per certi versi,dovrebbero avere addirittura applicazione privilegiata rispetto al diritto interno,poiché, in caso di contrasto eventuale, il Giudice dovrebbe privilegiare l’interpretazione aderente o l’applicazione della normativa comunitaria o alle sentenze della Corte di Giustizia europea di Strasburgo per la tutela dei diritti umani). Tocqueville,ad esempio,che è stato lo studioso, per eccellenza, del federalismo,col suo saggio sulla “Democrazìa in America”, e che ha esaminato il funzionamento della Costituzione e dell’ordinamento americani,che costituiscono il modello storico,per eccellenza, del federalismo moderno, ci spiega che negli Stati Uniti, fin dalla nascita della Confederazione, la chiave del funzionamento di quel sistema consiste nel fatto che il Governo centrale,con le sue leggi ed i suoi atti, si è sempre rivolto direttamente e principalmente al singolo cittadino americano e solo,derivatamente, ai singoli Stati membri, i quali vengono chiamati semplicemente a collaborare per garantire il rispetto delle leggi federali all’interno dei rispettivi territori. In questo modo, accanto al funzionamento delle leggi e degli atti amministrativi o delle corti di giustizia centrali, non è mai mancata la responsabilizzazione individuale, il “senso di responsabilità” circa l’applicazione delle leggi federali o circa il rispetto del ruolo della Polizia federale (F.B.I.), che investiga su reati che mettono a repentaglio gli interessi comuni della Confederazione,rispetto alle polizie locali,che investigano invece sui reati relativi alle leggi o interessi dei singoli Stati membri, o il ruolo della Corte Suprema,tanto per intenderci. Insomma nessun pericolo di anarchìa o di disgregazione del tessuto sociale a causa del “temuto” federalismo. Semmai ciò che esce rafforzato da un ordinamento federale,sempre secondo l’insegnamento di Alexis De Tocqueville, sono le libertà fondamentali e i diritti soggettivi nel loro complesso. Infatti, per spiegarlo in sintesi e con parole semplici, un ordinamento federale è un ordinamento in cui gli elementi di coesione vengono rimessi in giuoco giorno per giorno, in cui cioè, il pericolo di una “secessione” di alcuni Lander o Stati-membri o di sfaldamento del tessuto economico o sociale connettivo, proprio perché apparentemente più tangibile, impone ai governanti,alla classe politica,amministrativa e giudiziaria di governare e quindi di far uso dei rispettivi poteri con maggiore “senso di responsabilità”,ben sapendo che la residua “coesione” e le possibilità di coordinarsi e lavorare tutti in vista di risultati comuni, dipendono sempre più sensibilmente dal livello di consenso politico e istituzionale che si riesce a raggiungere tra i consociati. Il fatto,ad esempio, che non possa più esservi o quantomeno che sia sensibilmente ridotto il ruolo di una sorta di “rete di salvataggio”, del “tutore” che rappresenterebbe uno Stato centrale o di istituti come la Cassa depositi e prestiti che,in Italia, interviene,fino ad oggi,sistematicamente, a colmare i buchi creati dai dissesti finanziari delle amministrazioni, talora “allegre”, significherà la necessaria affrancazione dei cittadini,ma ancor più della classe dirigente,politica e istituzionale, dallo stato di minorità, per entrare finalmente nell’età della maturità e quindi della responsabilità, al nord come al centro e al sud, indistintamente. Al posto di tale cassa, tanto per entrare nel vivo della questione, sussisteranno dei fondi perequativi, ma la perequazione,di per sé, non può certo significare il ritorno al centralismo, in un apparato federale, ragion per cui, per forza di cose, vi è da immaginarsi che, se fino ad oggi, il dissesto finanziario di enti locali è stato gestito con un’anticipazione immediata, o quasi, dei soldi provenienti dalla cassa in questione (che potremmo anche definire cassa centrale,per comodità) per l’intero ammontare del “buco finanziario” e col varo successivo di “piani di rientro” che comportavano,per esempio, nelle finanze comunali, la possibilità di innalzare le aliquote dei tributi comunali o dei corrispettivi di certi servizi pubblici (concettualmente la tassa si differenzia dall’imposta perché mentre l’imposta è,in genere, un’imposizione senza un ritorno immediato,il termine tassa si usava tradizionalmente,invece, per quei tributi al cui versamento corrisponde, più o meno direttamente, l’erogazione di un servizio da parte dell’ente impositore o riscossore, ad esempio la tassa sui rifiuti solidi urbani) per un certo numero di anni fino al riequilibrio del pareggio di bilancio, i fondi perequativi, viceversa, potranno corrispondere delle percentuali, ma, a nostro avviso, non potranno e non dovranno anticipare l’intero ammontare del dissesto. Di modo che la conseguente responsabilizzazione, de iure condendo (vedasi decreti attuativi in fase di approvazione), non solo consisterà nell’esclusione dalla possibilità di ricandidarsi, per un numero rilevante di anni, per i politici o dirigenti che abbiano causato il dissesto di enti, ma anche in adeguati interventi di rigore e recupero,specie nei casi di infedeltà,corruzione,dolo o colpa grave, da parte della Corte dei Conti e della magistratura ordinaria (penale,civile e oggi anche amministrativa,perché anche quest’ultima oggi può condannare a livello risarcitorio) sui patrimoni personali di chi abbia male amministrato. Questo significherà,in pratica,non solo la possibilità di evitare “improvvisazioni” e di candidarsi solo se ci si senta all’altezza di poter far qualcosa di positivo per la propria comunità di appartenenza,ma anche la necessità,da parte dei singoli cittadini,di rendersi attenti e di partecipare più responsabilmente alla politica e alle scelte elettorali,comprese quelle referendarie, perché il federalismo imporrà una valorizzazione di tutti i cosiddetti istituti di democrazia diretta (speriamo quindi anche nell’eliminazione del fenomeno del cosiddetto “voto di scambio”,noto alle cronache).Infatti, in caso di caduta, senza “rete di protezione”, o meglio, senza la presenza assolutoria di “un tutore”, le ripercussioni del dissesto saranno,prevedibilmente, molto più consistenti anche sulla stessa comunità locale che ha scelto amministratori incapaci o infedeli, ad esempio in termini di perdita di servizi,di tagli alla spesa pubblica locale,ma anche di tassazione più consistente per il ruolo più responsabilizzante dei cosiddetti “piani di rientro”.Questo significherà,alla lunga, e forse anche più a breve di quanto si pensi, minor indebitamento pubblico dello Stato federale (“centrale”) e, in estrema sintesi, risanamento generale del paese e dei suoi conti pubblici (che ormai costituiscono un problema cronico irrisolto con l’assetto unitario centralistico,tanto da aver indebitato in modo consistente tutte le generazioni future)! La Legge n°42 del 5 Maggio del 2009,pubblicata in Gazzetta Ufficiale n°103 del 6/5/2009, testualmente recante: “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”,all’art.1 ribadisce,infatti,la presenza di “principi di solidarietà e di coesione sociale”,ma,all’art.2 (Oggetto e finalità),parla altrettanto chiaramente,nei suoi obiettivi (la ratio della norma,il suo scopo) di: “a) autonomìa di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa,finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali;
c)razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario,” (che,sia detto, per inciso, aveva toccato, in passato,livelli di complessità e asistematicità senza eguali) “riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti,trasparenza del prelievo,efficienza nell’amministrazione dei tributi;rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27/7/2000 n°212;
d)coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;” (in questo senso si osservi anche l’introduzione del Consiglio tributario nei Comuni con più di 5.000 abitanti e le nuove competenze degli enti locali in materia di contrasto ai fenomeni succitati così come introdotte dalla manovra varata col Decreto Legge n°78 del 2010).
e)attribuzione di risorse autonome ai Comuni,alle province e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze…
f)determinazione del costo e fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che,valorizzando l’efficienza e l’efficacia ,costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica..” (per costi standards, ad esempio, si intende che se una T.A.C. o un qualsivoglia servizio costa mille euro,diciamo una cifra a caso,in Lombardìa o nelle Marche, non può arrivare a costare il triplo o più in un altro Lander).
g)adozione per le proprie politiche di bilancio da parte delle regioni,città metropolitane,province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita;
h)individuazione dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici,in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni,province,città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi,concordati in sede di Conferenza unificata…
i)previsione dell’obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci di regioni,città metropolitane,province e comuni tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;”,ecc.
Fin qui,a grandi linee, la Legge-Delega. Da un punto di vista evolutivo tale riforma segue ed attua la nota riforma costituzionale del Titolo Quinto della nostra Costituzione (Legge Costituzionale n°3 del 18/10/2001) che, per l’appunto, ha previsto anch’essa una maggior valorizzazione,un maggior ruolo delle autonomìe rispetto al ruolo tradizionale dello Stato centrale, incarnato dal modello ministeriale. Sempre, per andare al cuore del problema, chi scrive è convinto che quella riforma abbia puntato tutto o quasi sui Comuni (l’art.118 della Costituzione,come sostituito dall’articolo 4 della citata legge di riforma costituzionale,testualmente recita: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province,Città metropolitane,Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza…”), come fulcro del decentramento e dell’amministrazione, tanto che verrebbe la tentazione di parlare di “Stato comunale”, a titolo di rimembranza del ruolo che tali enti,con le loro autonomìe statutarie, hanno giocato nella storia del Medioevo e del Rinascimento italiano e un po’ forse anche per la mentalità “campanilistica” che contraddistinguerebbe l’italiano medio, ma si tratta di un luogo comune e probabilmente,a nostro avviso, anche questo è stato un tentativo, in qualche modo implicito, di bloccare o rallentare la presa di coscienza del ruolo e delle singole identità dei Lander regionali. Chi scrive è convinto che un autentico Stato federale non possa che passare per l’adeguata valorizzazione delle autonomìe dei singoli Lander-Stati regionali, intesi, speriamo sempre di più, anche come la vera amministrazione di controllo dell’operato degli enti locali (quelli in cui tradizionalmente in Italia si verificano i maggiori scandali e intrallazzi,compresi gli scioglimenti di consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata,non ci risulta fino ad oggi,per fortuna, di nessun precedente storico di Consigli regionali sciolti per infiltrazioni mafiose o simili!), tuttavìa appare altrettanto chiaro quanto il processo di riforma federalista, fino ai nostri giorni e ancora attualmente, sia stato politicamente ostacolato e avversato,tanto da averlo rimandato “alle calende greche”,fin quasi al momento in cui sia divenuto indifferibile,come meccanismo di controllo e razionalizzazione della spesa pubblica, per le condizioni politiche ed economiche e per il livello di crisi istituzionale complessiva raggiunto dal paese, e in tal contesto inseriamo anche il precedente storico del “fallimento” di quello che, a livello accademico, veniva definito il tentativo “spurio” di creare uno “Stato regionale”, a mezza vìa tra modello unitario centralista e modello federale, attuato in passato,prima ancora dell’avvento della Lega e di altri movimenti federalisti in politica, con D.P.R. n°616 del 24 Luglio 1977 e con l’attribuzione di competenze alle regioni. Tornando a Tocqueville, chi scrive è un convinto assertore del federalismo ed anzi diremo che esso potrebbe costituire la cura di tutti i mali storici che affliggono l’ordinamento italiano, non solo sotto il profilo del controllo della spesa pubblica, ma ancor più sotto il profilo del rispetto dei diritti soggettivi e delle libertà fondamentali e costituzionali dei cittadini. Infatti Tocqueville ci insegna nei suo saggi che lo Stato unitario,per eccellenza,quello in cui si registra il maggior accentramento dei poteri (fenomeno che comprime e schiaccia notoriamente i diritti dell’individuo: la stessa divisione dei poteri storicamente nacque proprio per porre un argine costituzionale a tale fenomeno, vedasi l’Esprit des Lois di Montesquieu) è lo Stato in guerra! E segnatamente anche le dittature,diremo noi, per esperienza storica successiva all’autore. In guerra vi è la necessità di accentrare tutti i poteri in un unico organo, ad esempio il Consiglio Supremo di difesa o l’Alto Comando o il Ministero della Guerra, per garantire il maggior grado di controllo e coordinamento degli sforzi comuni in vista del risultato bellico. Ma è anche vero che, a fronte delle esigenze belliche, nell’interesse superiore della sopravvivenza stessa dello Stato e della Nazione, i diritti individuali vengono “accantonati,marginalizzati,compressi”. Non vi è troppo bisogno di consenso in guerra, perché alla norma democratica del consenso viene sostituita quella imperativa dell’autoritarismo centralista. Ebbene, a giudicare anche da tutte le condanne che l’Italia, come paese, ha collezionato in questi anni presso la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo, viene spontaneo domandarsi contro chi o contro cosa siamo in guerra da ben centocinquant’anni dalla fondazione. E a giudicare anche dai risultati storici nella lotta alle mafie, se si escludono gli ultimi due anni,in cui,paradossalmente, il Ministro dell’Interno è proprio un convinto federalista, bisognerebbe domandarsi come mai, pur avendo un modello centralista, non fossimo riusciti prima e non siamo riusciti, nemmeno ancora oggi, a debellare le mafie, che,anzi, ad un certo punto, arrivarono persino a far saltare in aria i giudici con tutta l’autostrada in cui passavano? Ovvero ad infiltrarsi nelle amministrazioni di molti enti locali e ad aggiudicarsi appalti pubblici,ecc.? Val la pena quindi di voltare pagina una volta per tutte e di prendere atto che lo Stato unitario centralista, col suo modello ministeriale ottocentesco, ha fallito sotto tutti i profili, soprattutto non riuscendo ad attuare compiutamente e spesso,anzi, facendo rimanere lettera morta, proprio la prima parte della nostra Costituzione, che è la parte più importante del foedus coesivo,cioè del nostro stesso “contratto sociale”, per tornare a Rousseau. Completata la sintetica dissertazione divulgativa sui profili storici e giuridici, rimane una riflessione sugli aspetti politici. La riforma federale consiste principalmente nell’idea, cara ai partiti ed ai movimenti di pensiero federalisti (vedasi anche SudTirolVolspartei, per esempio), che, attraverso un rapporto più diretto col territorio,ed anche a mezzo istituti di democrazia diretta (referendum,iniziative di legge popolare,petizioni democratiche,ecc.), i popoli riescano a vedere rispettate le loro tradizioni,la loro cultura,le loro attitudini, il loro lavoro e la loro produzione, ma anche soprattutto il loro diritto di autodeterminazione derivante dal rispetto delle diverse identità e che, nel contempo,ciò favorisca una maggiore realizzazione della persona e un maggior rispetto dei diritti soggettivi da parte delle autorità che, derivatamente, tenderanno sempre di più a divenire autoctone proprio in ottemperanza a questi principi. Da un punto di vista pratico ciò risponde anche all’idea che le risorse umane e materiali debbano tendere a rimanere prevalentemente sul territorio di appartenenza, premiando così le capacità e l’impegno dei popoli maggiormente virtuosi e abili e sanzionando, invece, in qualche misura (vedasi la lett.z) dell’art.2 della L.n°42/2009 che parla esplicitamente di misure sanzionatorie nei confronti degli enti che si discosteranno da certi principi e parametri e vedasi anche,di converso, il concetto “meritocratico” di “premialità”), le speculazioni o gli sprechi. Così,all’interno delle singole popolazioni e dei loro territori, si sarà letteralmente costretti a premiare e incoraggiare chi lavora,si impegna e produce e a sanzionare ed accantonare i comportamenti deteriori.Chi scrive,in conclusione, ama abbandonarsi all’idea suggestiva che,in un futuro, speriamo sempre più prossimo nelle “magnifiche sorti progressive”, si possa arrivare ad un ricambio totale dei metodi di governo e amministrativi e della stessa classe dirigente, a vario livello, attraverso un meccanismo che non sta ancora scritto a chiare lettere nella Legge n°42/2009, ma che forse ne ha costituito il progetto politico a monte e il modello di ispirazione, l’idea cioè che,almeno l’80% del prodotto interno lordo e delle risorse di ciascuna Regione-Lander debba rimanere (non essere meramente redistribuita,ma letteralmente rimanere), salvo casi straordinari,come guerre,epidemìe o catastrofi, all’interno del territorio di provenienza e che i posti pubblici degli apparati amministrativi centrali debbano essere distribuiti in proporzione percentuale rispetto alla redditività e virtuosità delle singole Regioni-Lander, con riduzione consistente degli apparati centrali rispetto a quelli regionali. In un tale contesto i politici non potranno più essere espressione delle scelte delle segreterìe di partito, ma dovranno sempre più essere l’espressione e i portavoce del territorio. La nuova generazione di politici e amministratori dovrà,necessariamente, essere costituita da persone veramente in gamba,dotate di capacità “diplomatiche” e preparate, anche per consentire il coordinamento di una politica unitaria,laddove sia necessario, e dovranno veramente avere a cuore gli interessi delle popolazioni del territorio da cui provengono per rappresentarne le istanze nel futuro Senato delle Regioni, speriamo di prossima attuazione,dove avrà luogo il “confronto” reale tra tali diverse istanze territoriali e dove verranno stabilite le priorità, nonché per consentire di mantenere viva una dialettica e un senso autentico di collaborazione e coesione attraverso le loro doti diplomatiche e progettuali. Mentre scrivevamo tale articolo ci risuonavano nelle orecchie i toni concitati di un noto politico piemontese, famoso anche per la sua “gioviale irruenza” che,sulla piana di Pontida,nel 2008, terminò il suo comizio profetico ed esaltante al grido di: “E’ finita, è finitaaa!!!!”. A nostro parere,se passeranno tutti i decreti attuativi, si assisterà veramente all’avvento di una nuova era, ad una Rivoluzione copernicana nella politica, nel diritto e nell’economìa stessa di questo paese.
Add a comment Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Gennaio 2011 23:05
Commento di G. Ferrari
Repubblica di Venezia 2020 Ecco spiegato,sempre in parole povere, perchè la riforma federale è ormai indispensabile e improcrastinabile, anche per motivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, di riduzione del debito pubblico, di uniformità,semplificazione e pubblicità dei criteri di contabilità pubblica!
Gianfranco Ferrari
Commenti di Ozzjroy Jorizzo
Repubblica di Venezia 2020
Una Rivoluzione che imporrà l’obbligo di valorizzare,per forza, le risorse materiali e soprattutto individuali, all’interno dei territori, e le attitudini reali dei cittadini, in una sola parola, l’avvento della meritocrazia in questo paese. Da Cattaneo a Gioberti, a moltissimi altri pensatori dell’ Ottocento, tra cui Giuseppe Ferrari, molto attento quest’ultimo ai problemi della giustizia e della giurisdizione (“Il mestiere del Giudice”) e a tematiche come quella del “senso dello Stato”, ricorre frequentemente, fin dal secolo che ha visto nascere l’unità d’Italia, l’idea che sarebbe stato tutto diverso, se si fosse partiti con una forma di Stato federale e che anzi,l’Italia, proprio per i suoi trascorsi storici precedenti alla fase unitaria, avrebbe dovuto nascere federale o addirittura come una Confederazione,al pari del modello Svizzero. Ma,andiamo per ordine storico.Anzitutto l’etimologìa della parola federalismo viene dal latino “foedus”, che significa patto, accordo e derivatamente quindi,anche nella terminologia istituzionale, l’idea che popoli con storie e tradizioni totalmente o,in parte, diverse,ma con degli elementi o interessi in comune, possano convivere all’interno di uno stesso territorio o possano cooperare, sotto certi aspetti, con delle politiche comuni (ad esempio soprattutto la politica estera,la difesa,la sicurezza,il commercio,ecc.) e convivere, armoniosamente e pacificamente, in modo collaborativo,pur abitando,in altri casi,anche in territori diversi (Lander nella terminologia federalistica germanica).Quando parliamo di foedus, in termini costituzionali, è difficile sottrarsi all’associazione di idee con il contenuto di opere come “Il contratto sociale”, del ginevrino Jean Jacques Rousseau, che identificano in tale accordo,il patto fondamentale tra consociati e tra governanti e governati. La storia antica enumera una gran quantità di modelli istituzionali federali,tanto che si può arrivare ad affermare che, eccettuata la fase repubblicana e parte della storia dell’Impero romano,in cui la città di Roma costituì un modello di centralismo o accentratore, poi ripreso anche da Mussolini nel periodo fascista, prendendo appunto a riferimento quel modello amministrativo-istituzionale, il modello federale abbia costituito la forma basilare di aggregazione politica dalle comunità Gallico-Celtiche, in particolare, e germaniche,alla Lega Delio-Attica e simili nell’antica Grecia o, ancor più, al carattere federativo e composito delle orde barbariche in movimento dall’epoca della caduta dell’Impero romano in poi,compresa quella Longobarda che conquistò l’Italia sotto la guida di Re Alboino (568 d.c.). La distinzione tra Stato federale e Confederazione sarebbe,secondo certe visioni dottrinali, di carattere storico oltre che istituzionale. Accanto alla più marcata autonomìa dei singoli Lander (Stati regionali) all’interno della Confederazione rispetto allo Stato federale, ci sarebbe l’osservazione sulle origini del fenomeno: una Confederazione è spesso il risultato di una unione postuma di Stati originariamente del tutto autonomi e stranieri, mentre lo Stato federale,talora, come nel caso dell’Italia, è uno Stato che può anche nascere, storicamente, come unitario e centralista, ma poi arrivare alla soluzione federale per rispettare maggiormente le peculiarità e le esigenze locali e il cosiddetto “diritto all’autodeterminazione” dei singoli popoli che vivono sotto lo stesso “tetto” (in questo caso il tetto rimarrebbe prevalentemente quello giuridico, piuttosto che territoriale, perché, in realtà, il livello di governo e amministrazione federale, sia nello Stato federale che nelle Confederazioni, è sempre contraddistinto dalla sua duplicità: cioè da una parte le disposizioni e leggi del Governo centrale o della Confederazione e,dall’altro, quello dei singoli Lander o Stati membri). Precisiamo anche che, per le Confederazioni, più che il termine di Stato, si usa suggestivamente quello di “somma di Stati”, l’idea cioè che sussista più che un’entità centrale propriamente detta, una sorta di consiglio federale di tutti i governi, dei singoli Stati-membri o di loro rappresentanti, che ha il compito di discutere e deliberare le politiche comuni senza interferire eccessivamente sulle autonomìe locali. In questo senso,ad esempio, anche l’Unione Europea costituisce un processo di integrazione e governo sovranazionale paragonabile e assimilabile concettualmente al fenomeno delle Confederazioni (si pensi alle direttive comunitarie self-executing,le quali hanno applicazione diretta nei singoli Stati-membri e che,per certi versi,dovrebbero avere addirittura applicazione privilegiata rispetto al diritto interno,poiché, in caso di contrasto eventuale, il Giudice dovrebbe privilegiare l’interpretazione aderente o l’applicazione della normativa comunitaria o alle sentenze della Corte di Giustizia europea di Strasburgo per la tutela dei diritti umani). Tocqueville,ad esempio,che è stato lo studioso, per eccellenza, del federalismo,col suo saggio sulla “Democrazìa in America”, e che ha esaminato il funzionamento della Costituzione e dell’ordinamento americani,che costituiscono il modello storico,per eccellenza, del federalismo moderno, ci spiega che negli Stati Uniti, fin dalla nascita della Confederazione, la chiave del funzionamento di quel sistema consiste nel fatto che il Governo centrale,con le sue leggi ed i suoi atti, si è sempre rivolto direttamente e principalmente al singolo cittadino americano e solo,derivatamente, ai singoli Stati membri, i quali vengono chiamati semplicemente a collaborare per garantire il rispetto delle leggi federali all’interno dei rispettivi territori. In questo modo, accanto al funzionamento delle leggi e degli atti amministrativi o delle corti di giustizia centrali, non è mai mancata la responsabilizzazione individuale, il “senso di responsabilità” circa l’applicazione delle leggi federali o circa il rispetto del ruolo della Polizia federale (F.B.I.), che investiga su reati che mettono a repentaglio gli interessi comuni della Confederazione,rispetto alle polizie locali,che investigano invece sui reati relativi alle leggi o interessi dei singoli Stati membri, o il ruolo della Corte Suprema,tanto per intenderci. Insomma nessun pericolo di anarchìa o di disgregazione del tessuto sociale a causa del “temuto” federalismo. Semmai ciò che esce rafforzato da un ordinamento federale,sempre secondo l’insegnamento di Alexis De Tocqueville, sono le libertà fondamentali e i diritti soggettivi nel loro complesso. Infatti, per spiegarlo in sintesi e con parole semplici, un ordinamento federale è un ordinamento in cui gli elementi di coesione vengono rimessi in giuoco giorno per giorno, in cui cioè, il pericolo di una “secessione” di alcuni Lander o Stati-membri o di sfaldamento del tessuto economico o sociale connettivo, proprio perché apparentemente più tangibile, impone ai governanti,alla classe politica,amministrativa e giudiziaria di governare e quindi di far uso dei rispettivi poteri con maggiore “senso di responsabilità”,ben sapendo che la residua “coesione” e le possibilità di coordinarsi e lavorare tutti in vista di risultati comuni, dipendono sempre più sensibilmente dal livello di consenso politico e istituzionale che si riesce a raggiungere tra i consociati. Il fatto,ad esempio, che non possa più esservi o quantomeno che sia sensibilmente ridotto il ruolo di una sorta di “rete di salvataggio”, del “tutore” che rappresenterebbe uno Stato centrale o di istituti come la Cassa depositi e prestiti che,in Italia, interviene,fino ad oggi,sistematicamente, a colmare i buchi creati dai dissesti finanziari delle amministrazioni, talora “allegre”, significherà la necessaria affrancazione dei cittadini,ma ancor più della classe dirigente,politica e istituzionale, dallo stato di minorità, per entrare finalmente nell’età della maturità e quindi della responsabilità, al nord come al centro e al sud, indistintamente. Al posto di tale cassa, tanto per entrare nel vivo della questione, sussisteranno dei fondi perequativi, ma la perequazione,di per sé, non può certo significare il ritorno al centralismo, in un apparato federale, ragion per cui, per forza di cose, vi è da immaginarsi che, se fino ad oggi, il dissesto finanziario di enti locali è stato gestito con un’anticipazione immediata, o quasi, dei soldi provenienti dalla cassa in questione (che potremmo anche definire cassa centrale,per comodità) per l’intero ammontare del “buco finanziario” e col varo successivo di “piani di rientro” che comportavano,per esempio, nelle finanze comunali, la possibilità di innalzare le aliquote dei tributi comunali o dei corrispettivi di certi servizi pubblici (concettualmente la tassa si differenzia dall’imposta perché mentre l’imposta è,in genere, un’imposizione senza un ritorno immediato,il termine tassa si usava tradizionalmente,invece, per quei tributi al cui versamento corrisponde, più o meno direttamente, l’erogazione di un servizio da parte dell’ente impositore o riscossore, ad esempio la tassa sui rifiuti solidi urbani) per un certo numero di anni fino al riequilibrio del pareggio di bilancio, i fondi perequativi, viceversa, potranno corrispondere delle percentuali, ma, a nostro avviso, non potranno e non dovranno anticipare l’intero ammontare del dissesto. Di modo che la conseguente responsabilizzazione, de iure condendo (vedasi decreti attuativi in fase di approvazione), non solo consisterà nell’esclusione dalla possibilità di ricandidarsi, per un numero rilevante di anni, per i politici o dirigenti che abbiano causato il dissesto di enti, ma anche in adeguati interventi di rigore e recupero,specie nei casi di infedeltà,corruzione,dolo o colpa grave, da parte della Corte dei Conti e della magistratura ordinaria (penale,civile e oggi anche amministrativa,perché anche quest’ultima oggi può condannare a livello risarcitorio) sui patrimoni personali di chi abbia male amministrato. Questo significherà,in pratica,non solo la possibilità di evitare “improvvisazioni” e di candidarsi solo se ci si senta all’altezza di poter far qualcosa di positivo per la propria comunità di appartenenza,ma anche la necessità,da parte dei singoli cittadini,di rendersi attenti e di partecipare più responsabilmente alla politica e alle scelte elettorali,comprese quelle referendarie, perché il federalismo imporrà una valorizzazione di tutti i cosiddetti istituti di democrazia diretta (speriamo quindi anche nell’eliminazione del fenomeno del cosiddetto “voto di scambio”,noto alle cronache).Infatti, in caso di caduta, senza “rete di protezione”, o meglio, senza la presenza assolutoria di “un tutore”, le ripercussioni del dissesto saranno,prevedibilmente, molto più consistenti anche sulla stessa comunità locale che ha scelto amministratori incapaci o infedeli, ad esempio in termini di perdita di servizi,di tagli alla spesa pubblica locale,ma anche di tassazione più consistente per il ruolo più responsabilizzante dei cosiddetti “piani di rientro”.Questo significherà,alla lunga, e forse anche più a breve di quanto si pensi, minor indebitamento pubblico dello Stato federale (“centrale”) e, in estrema sintesi, risanamento generale del paese e dei suoi conti pubblici (che ormai costituiscono un problema cronico irrisolto con l’assetto unitario centralistico,tanto da aver indebitato in modo consistente tutte le generazioni future)! La Legge n°42 del 5 Maggio del 2009,pubblicata in Gazzetta Ufficiale n°103 del 6/5/2009, testualmente recante: “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”,all’art.1 ribadisce,infatti,la presenza di “principi di solidarietà e di coesione sociale”,ma,all’art.2 (Oggetto e finalità),parla altrettanto chiaramente,nei suoi obiettivi (la ratio della norma,il suo scopo) di: “a) autonomìa di entrata e di spesa e maggiore responsabilizzazione amministrativa,finanziaria e contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai trattati internazionali;
c)razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del sistema tributario,” (che,sia detto, per inciso, aveva toccato, in passato,livelli di complessità e asistematicità senza eguali) “riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti,trasparenza del prelievo,efficienza nell’amministrazione dei tributi;rispetto dei principi sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27/7/2000 n°212;
d)coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali nell’attività di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;” (in questo senso si osservi anche l’introduzione del Consiglio tributario nei Comuni con più di 5.000 abitanti e le nuove competenze degli enti locali in materia di contrasto ai fenomeni succitati così come introdotte dalla manovra varata col Decreto Legge n°78 del 2010).
e)attribuzione di risorse autonome ai Comuni,alle province e alle regioni, in relazione alle rispettive competenze…
f)determinazione del costo e fabbisogno standard quale costo e fabbisogno che,valorizzando l’efficienza e l’efficacia ,costituisce l’indicatore rispetto al quale comparare e valutare l’azione pubblica..” (per costi standards, ad esempio, si intende che se una T.A.C. o un qualsivoglia servizio costa mille euro,diciamo una cifra a caso,in Lombardìa o nelle Marche, non può arrivare a costare il triplo o più in un altro Lander).
g)adozione per le proprie politiche di bilancio da parte delle regioni,città metropolitane,province e comuni di regole coerenti con quelle derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita;
h)individuazione dei principi fondamentali dell’armonizzazione dei bilanci pubblici,in modo da assicurare la redazione dei bilanci di comuni,province,città metropolitane e regioni in base a criteri predefiniti e uniformi,concordati in sede di Conferenza unificata…
i)previsione dell’obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci di regioni,città metropolitane,province e comuni tali da riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro capite secondo modelli uniformi concordati in sede di Conferenza unificata;”,ecc.
Fin qui,a grandi linee, la Legge-Delega. Da un punto di vista evolutivo tale riforma segue ed attua la nota riforma costituzionale del Titolo Quinto della nostra Costituzione (Legge Costituzionale n°3 del 18/10/2001) che, per l’appunto, ha previsto anch’essa una maggior valorizzazione,un maggior ruolo delle autonomìe rispetto al ruolo tradizionale dello Stato centrale, incarnato dal modello ministeriale. Sempre, per andare al cuore del problema, chi scrive è convinto che quella riforma abbia puntato tutto o quasi sui Comuni (l’art.118 della Costituzione,come sostituito dall’articolo 4 della citata legge di riforma costituzionale,testualmente recita: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province,Città metropolitane,Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza…”), come fulcro del decentramento e dell’amministrazione, tanto che verrebbe la tentazione di parlare di “Stato comunale”, a titolo di rimembranza del ruolo che tali enti,con le loro autonomìe statutarie, hanno giocato nella storia del Medioevo e del Rinascimento italiano e un po’ forse anche per la mentalità “campanilistica” che contraddistinguerebbe l’italiano medio, ma si tratta di un luogo comune e probabilmente,a nostro avviso, anche questo è stato un tentativo, in qualche modo implicito, di bloccare o rallentare la presa di coscienza del ruolo e delle singole identità dei Lander regionali. Chi scrive è convinto che un autentico Stato federale non possa che passare per l’adeguata valorizzazione delle autonomìe dei singoli Lander-Stati regionali, intesi, speriamo sempre di più, anche come la vera amministrazione di controllo dell’operato degli enti locali (quelli in cui tradizionalmente in Italia si verificano i maggiori scandali e intrallazzi,compresi gli scioglimenti di consigli comunali per infiltrazioni della criminalità organizzata,non ci risulta fino ad oggi,per fortuna, di nessun precedente storico di Consigli regionali sciolti per infiltrazioni mafiose o simili!), tuttavìa appare altrettanto chiaro quanto il processo di riforma federalista, fino ai nostri giorni e ancora attualmente, sia stato politicamente ostacolato e avversato,tanto da averlo rimandato “alle calende greche”,fin quasi al momento in cui sia divenuto indifferibile,come meccanismo di controllo e razionalizzazione della spesa pubblica, per le condizioni politiche ed economiche e per il livello di crisi istituzionale complessiva raggiunto dal paese, e in tal contesto inseriamo anche il precedente storico del “fallimento” di quello che, a livello accademico, veniva definito il tentativo “spurio” di creare uno “Stato regionale”, a mezza vìa tra modello unitario centralista e modello federale, attuato in passato,prima ancora dell’avvento della Lega e di altri movimenti federalisti in politica, con D.P.R. n°616 del 24 Luglio 1977 e con l’attribuzione di competenze alle regioni. Tornando a Tocqueville, chi scrive è un convinto assertore del federalismo ed anzi diremo che esso potrebbe costituire la cura di tutti i mali storici che affliggono l’ordinamento italiano, non solo sotto il profilo del controllo della spesa pubblica, ma ancor più sotto il profilo del rispetto dei diritti soggettivi e delle libertà fondamentali e costituzionali dei cittadini. Infatti Tocqueville ci insegna nei suo saggi che lo Stato unitario,per eccellenza,quello in cui si registra il maggior accentramento dei poteri (fenomeno che comprime e schiaccia notoriamente i diritti dell’individuo: la stessa divisione dei poteri storicamente nacque proprio per porre un argine costituzionale a tale fenomeno, vedasi l’Esprit des Lois di Montesquieu) è lo Stato in guerra! E segnatamente anche le dittature,diremo noi, per esperienza storica successiva all’autore. In guerra vi è la necessità di accentrare tutti i poteri in un unico organo, ad esempio il Consiglio Supremo di difesa o l’Alto Comando o il Ministero della Guerra, per garantire il maggior grado di controllo e coordinamento degli sforzi comuni in vista del risultato bellico. Ma è anche vero che, a fronte delle esigenze belliche, nell’interesse superiore della sopravvivenza stessa dello Stato e della Nazione, i diritti individuali vengono “accantonati,marginalizzati,compressi”. Non vi è troppo bisogno di consenso in guerra, perché alla norma democratica del consenso viene sostituita quella imperativa dell’autoritarismo centralista. Ebbene, a giudicare anche da tutte le condanne che l’Italia, come paese, ha collezionato in questi anni presso la Corte Europea dei diritti umani di Strasburgo, viene spontaneo domandarsi contro chi o contro cosa siamo in guerra da ben centocinquant’anni dalla fondazione. E a giudicare anche dai risultati storici nella lotta alle mafie, se si escludono gli ultimi due anni,in cui,paradossalmente, il Ministro dell’Interno è proprio un convinto federalista, bisognerebbe domandarsi come mai, pur avendo un modello centralista, non fossimo riusciti prima e non siamo riusciti, nemmeno ancora oggi, a debellare le mafie, che,anzi, ad un certo punto, arrivarono persino a far saltare in aria i giudici con tutta l’autostrada in cui passavano? Ovvero ad infiltrarsi nelle amministrazioni di molti enti locali e ad aggiudicarsi appalti pubblici,ecc.? Val la pena quindi di voltare pagina una volta per tutte e di prendere atto che lo Stato unitario centralista, col suo modello ministeriale ottocentesco, ha fallito sotto tutti i profili, soprattutto non riuscendo ad attuare compiutamente e spesso,anzi, facendo rimanere lettera morta, proprio la prima parte della nostra Costituzione, che è la parte più importante del foedus coesivo,cioè del nostro stesso “contratto sociale”, per tornare a Rousseau. Completata la sintetica dissertazione divulgativa sui profili storici e giuridici, rimane una riflessione sugli aspetti politici. La riforma federale consiste principalmente nell’idea, cara ai partiti ed ai movimenti di pensiero federalisti (vedasi anche SudTirolVolspartei, per esempio), che, attraverso un rapporto più diretto col territorio,ed anche a mezzo istituti di democrazia diretta (referendum,iniziative di legge popolare,petizioni democratiche,ecc.), i popoli riescano a vedere rispettate le loro tradizioni,la loro cultura,le loro attitudini, il loro lavoro e la loro produzione, ma anche soprattutto il loro diritto di autodeterminazione derivante dal rispetto delle diverse identità e che, nel contempo,ciò favorisca una maggiore realizzazione della persona e un maggior rispetto dei diritti soggettivi da parte delle autorità che, derivatamente, tenderanno sempre di più a divenire autoctone proprio in ottemperanza a questi principi. Da un punto di vista pratico ciò risponde anche all’idea che le risorse umane e materiali debbano tendere a rimanere prevalentemente sul territorio di appartenenza, premiando così le capacità e l’impegno dei popoli maggiormente virtuosi e abili e sanzionando, invece, in qualche misura (vedasi la lett.z) dell’art.2 della L.n°42/2009 che parla esplicitamente di misure sanzionatorie nei confronti degli enti che si discosteranno da certi principi e parametri e vedasi anche,di converso, il concetto “meritocratico” di “premialità”), le speculazioni o gli sprechi. Così,all’interno delle singole popolazioni e dei loro territori, si sarà letteralmente costretti a premiare e incoraggiare chi lavora,si impegna e produce e a sanzionare ed accantonare i comportamenti deteriori.Chi scrive,in conclusione, ama abbandonarsi all’idea suggestiva che,in un futuro, speriamo sempre più prossimo nelle “magnifiche sorti progressive”, si possa arrivare ad un ricambio totale dei metodi di governo e amministrativi e della stessa classe dirigente, a vario livello, attraverso un meccanismo che non sta ancora scritto a chiare lettere nella Legge n°42/2009, ma che forse ne ha costituito il progetto politico a monte e il modello di ispirazione, l’idea cioè che,almeno l’80% del prodotto interno lordo e delle risorse di ciascuna Regione-Lander debba rimanere (non essere meramente redistribuita,ma letteralmente rimanere), salvo casi straordinari,come guerre,epidemìe o catastrofi, all’interno del territorio di provenienza e che i posti pubblici degli apparati amministrativi centrali debbano essere distribuiti in proporzione percentuale rispetto alla redditività e virtuosità delle singole Regioni-Lander, con riduzione consistente degli apparati centrali rispetto a quelli regionali. In un tale contesto i politici non potranno più essere espressione delle scelte delle segreterìe di partito, ma dovranno sempre più essere l’espressione e i portavoce del territorio. La nuova generazione di politici e amministratori dovrà,necessariamente, essere costituita da persone veramente in gamba,dotate di capacità “diplomatiche” e preparate, anche per consentire il coordinamento di una politica unitaria,laddove sia necessario, e dovranno veramente avere a cuore gli interessi delle popolazioni del territorio da cui provengono per rappresentarne le istanze nel futuro Senato delle Regioni, speriamo di prossima attuazione,dove avrà luogo il “confronto” reale tra tali diverse istanze territoriali e dove verranno stabilite le priorità, nonché per consentire di mantenere viva una dialettica e un senso autentico di collaborazione e coesione attraverso le loro doti diplomatiche e progettuali. Mentre scrivevamo tale articolo ci risuonavano nelle orecchie i toni concitati di un noto politico piemontese, famoso anche per la sua “gioviale irruenza” che,sulla piana di Pontida,nel 2008, terminò il suo comizio profetico ed esaltante al grido di: “E’ finita, è finitaaa!!!!”. A nostro parere,se passeranno tutti i decreti attuativi, si assisterà veramente all’avvento di una nuova era, ad una Rivoluzione copernicana nella politica, nel diritto e nell’economìa stessa di questo paese.
Add a comment Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Gennaio 2011 23:05
Commento di G. Ferrari
Repubblica di Venezia 2020 Ecco spiegato,sempre in parole povere, perchè la riforma federale è ormai indispensabile e improcrastinabile, anche per motivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, di riduzione del debito pubblico, di uniformità,semplificazione
Gianfranco Ferrari
Commenti di Ozzjroy Jorizzo
Repubblica di Venezia 2020
Tutti i politici di destra, centro e sinistra dovrebbero leggerti e capire che i giovani,come te,preparatissimi e intellettuali di alto livello meritano di erntrare nella "stanza dei bottoni" e collaborare per
migliorare la qualità e la comp...rensione delle leggi e la deburocratizzazione degli atti !
INVIA quanto hai scritto a TUTTE le segreterie politiche ,ozzjroy
migliorare la qualità e la comp...rensione delle leggi e la deburocratizzazione degli atti !
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Ozzjroy Jorizzo
E' arrivata l'ora di ribellarsi,caro Gianfranco.Le liste di attesa e le vie crucis per posti di potere "super partes"e popolari sono sempre più lunghe per i giovani che valgono ed è una vergogna il sorpasso,in corsie preferenziali,di ignoranti ed analfabeti raccomandati
da politici senza scrupoli contrari al cambiamento, alla riqualificazione e al rinnovamento della classe dirigente politica ed amministrativa,ozzjroy
da politici senza scrupoli contrari al cambiamento, alla riqualificazione e al rinnovamento della classe dirigente politica ed amministrativa,ozzjroy
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